Proprio oggi andando in una attività commerciale di Biella, il proprietario (che ci conosce bene) ha fatto vedere a me e a mio padre una lettera dell'Agenzia delle Entrate nella quale si parlava di una sanzione per un'omissione riscontrata sul sito web della sua attività.
Tale sanzione è dovuta al fatto che non è stato indicato il numero di Partita Iva nel sito internet. Ne io ne mio padre sapevamo di questa normativa (non è propriamente il nostro campo, quindi non mi aspettavo di saperlo), ma la sanzione è chiara, inoltre si precisa che i siti interessati sono praticamente tutti i siti delle attività commerciali (per le quali sia prevista la p.Iva) "anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari". Quindi anche chi ha un sito internet, nel quale non vende nulla, ma dove pubblicizza la propria attività, deve inserire la p.Iva.
Ora, visto che la sanzione a carico di questo nostro conoscente va da 258 (min) a più di 2000 euro (max), ho pensato di inserire questo post per informare chiunque abbia un sito o conosce qualcuno che ha un sito internet, in modo da essere pienamente informati.
Ovvio che questa normativa non va a toccare i privati che hanno blog o siti personali, i quali non hanno p.Iva e quindi non rientrano nella normativa ex D.P.R. 633/72.
Purtroppo è vera la frase "la Legge non ammette ignoranza" e quindi onde evitare di ingrassare le casse dello Stato per questa sanzione, facciamo un bel passa parola anche tra i nostri conoscenti.
Questo è uno dei link che ho trovato dove si parla della Risoluzione che risale al 2006 e precisa l'applicabilità della normativa sulla Partita Iva (risalente al 1972) anche nei confronti dei siti web.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... one_60.pdf







